Voce enciclopedica · Parte generale

Circostanze del reato.

Aggravanti e attenuanti: gli elementi accidentali che modificano la pena. Il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) e le sue conseguenze.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 61-69 c.p. Lettura ≈ 6 min

Le circostanze del reato sono elementi accidentali della fattispecie: non la costituiscono, ma la modificano nel peso sanzionatorio. Possono aggravare o attenuare la pena. La loro disciplina sta negli artt. 61-69 c.p.

Tipologie

  • Comuni (aggravanti comuni — art. 61; attenuanti comuni — art. 62) o speciali (previste da singole fattispecie).
  • Oggettive (attinenti al fatto: modalità, mezzi, oggetto, gravità del danno) o soggettive (attinenti alla persona: recidiva, rapporto con la vittima, motivi).
  • Ad effetto comune (aumenti/diminuzioni fino a 1/3) o ad effetto speciale (variazioni maggiori).
  • Indipendenti (che fissano una pena propria) o dipendenti (che modulano quella base).

Aggravanti comuni (art. 61)

Aver agito per motivi abietti o futili; aver commesso il reato con crudeltà verso le persone; aver profittato di circostanze di persona, tempo o luogo che ostacolano la pubblica o privata difesa; aver aggravato le conseguenze del reato; aver commesso il reato durante la permanenza di altri reati connessi; minorata difesa, e altre.

Attenuanti comuni (art. 62)

Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; aver agito in stato d'ira per fatto ingiusto altrui (provocazione); aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità; aver prestato opera di elisione o attenuazione delle conseguenze del reato.

Attenuanti generiche (art. 62-bis)

Attenuanti atipiche, che il giudice può riconoscere «per altre circostanze diverse da quelle previste nell'articolo 62, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena». Un'autentica valvola di equità lasciata alla discrezionalità giudiziale, oggi molto ridimensionata per i recidivi qualificati.

Il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.)

Quando nel fatto concorrono aggravanti e attenuanti, il giudice bilancia le due categorie:

  • Prevalenza delle attenuanti: si applica solo la diminuzione (aggravanti come non esistessero).
  • Prevalenza delle aggravanti: si applica solo l'aumento.
  • Equivalenza: si applica la pena base.

Alcune aggravanti (mafia, terrorismo, recidiva qualificata in certe ipotesi) sono blindate: non possono essere neutralizzate dal bilanciamento.

Recidiva (art. 99)

Circostanza soggettiva aggravante: chi commette un nuovo reato dopo condanna definitiva. Semplice, aggravata, reiterata, specifica. La riforma ex-Cirielli ha inasprito gli effetti della recidiva qualificata.

Rinvii

Si rinvia a concorso di persone, prescrizione (recidiva e prescrizione), pene.

Domande frequenti

Cosa sono le circostanze del reato?

Elementi accidentali della fattispecie che ne modificano la pena, aggravandola (aggravanti) o attenuandola (attenuanti). Non costituiscono il reato: lo modulano.

Qual è la differenza tra circostanze comuni e speciali?

Le comuni (artt. 61-62) si applicano a qualsiasi reato compatibile; le speciali sono previste da singole fattispecie.

Cos'è il bilanciamento ex art. 69 c.p.?

Se concorrono aggravanti e attenuanti, il giudice le bilancia: prevalenza attenuanti (solo diminuzione), prevalenza aggravanti (solo aumento), equivalenza (pena base).

Cosa sono le attenuanti generiche?

Art. 62-bis: attenuanti atipiche che il giudice può riconoscere per qualsiasi circostanza non prevista dall'art. 62, a sua discrezione motivata.

Cos'è la recidiva?

Art. 99: circostanza aggravante soggettiva. Chi commette un nuovo reato dopo condanna definitiva. Semplice, aggravata, reiterata, specifica.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

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