Voce enciclopedica · Parte generale · Libro I, Titolo IV

L'imputabilità in diritto penale.

La capacità di intendere e di volere come presupposto soggettivo della colpevolezza: struttura, cause di esclusione, stati emotivi e passionali, ubriachezza.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 85 – 98 c.p. Lettura ≈ 8 min

L'imputabilità è la capacità del soggetto, al momento del fatto, di comprendere il disvalore della propria condotta e di determinarsi in conformità a tale comprensione. È, secondo la formula dell'art. 85 c.p., la capacità di intendere e di volere: una capacità naturalistica che precede la colpevolezza e ne costituisce il substrato personale.

Il principio: "nessuna pena senza colpevole"

Il codice penale italiano, di ispirazione classica, lega indissolubilmente la sanzione penale alla responsabilità personale: senza imputabilità non vi è colpevolezza e, per il combinato disposto con l'art. 27 Cost., senza colpevolezza non vi è pena. L'imputabilità, dunque, non è un elemento costitutivo del reato in senso oggettivo, ma una condizione soggettiva della punibilità, cui si correla tuttavia la possibilità di applicare misure di sicurezza (art. 222 c.p. e ss.).

Art. 85 c.p.

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.»

I due elementi: intendere e volere

La capacità di intendere è l'attitudine a rendersi conto del significato della propria condotta nel contesto sociale, incluso il suo disvalore giuridico. La capacità di volere è invece la facoltà di autodeterminazione, cioè di orientare le proprie azioni conformemente al giudizio di intendimento. Le due capacità devono coesistere: l'assenza dell'una o dell'altra al momento del fatto — il c.d. tempus commissi delicti — esclude l'imputabilità.

Cause di esclusione: vizio totale e parziale di mente

L'art. 88 c.p. esclude l'imputabilità per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere. L'art. 89 c.p., per converso, prevede una riduzione della pena per chi si trovava in stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità predetta (vizio parziale di mente). La celebre sentenza Raso (Cass. SS.UU. n. 9163/2005) ha ampliato la nozione di infermità anche ai disturbi della personalità, purché abbiano concreta incidenza causale sul fatto.

Minore età

Il minore di anni quattordici non è imputabile (art. 97 c.p.): si tratta di una presunzione assoluta di incapacità. Il minore tra i quattordici e i diciotto anni è imputabile solo se si dimostra, in concreto, che aveva capacità di intendere e di volere; in caso affermativo, la pena è diminuita (art. 98 c.p.). La giustizia penale minorile segue regole processuali proprie (d.P.R. 448/1988), orientate alla personalità del minore e al recupero.

Sordomutismo

Per il sordomuto la capacità di intendere e di volere va accertata caso per caso (art. 96 c.p.): non opera alcuna presunzione, né di capacità né di incapacità. È uno dei pochi istituti residui dell'ottocentesca classificazione antropologica del codice Zanardelli, poi confluita nel codice Rocco.

Ubriachezza e stupefacenti

La disciplina dell'ubriachezza (artt. 91-95 c.p.) è articolata. L'ubriachezza accidentale — derivata da caso fortuito o forza maggiore — esclude l'imputabilità se ha prodotto incapacità totale; la riduce in caso di incapacità parziale. L'ubriachezza volontaria o colposa non esclude né diminuisce la responsabilità; quella preordinata (al fine di commettere il reato) aggrava la pena (art. 92, comma 2, c.p.). L'ubriachezza abituale (art. 94) non esclude l'imputabilità, ma comporta un aumento di pena. La cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti (art. 95 c.p.) è invece equiparata, quanto agli effetti sull'imputabilità, al vizio di mente.

Stati emotivi e passionali

Ai sensi dell'art. 90 c.p., gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. È la norma simbolo del codice Rocco: l'ira, la gelosia, la paura di per sé non cancellano la capacità. Diversa è, invece, la valutazione ai fini del giudizio di colpevolezza in senso stretto (intensità del dolo, circostanze attenuanti generiche) e della misura della pena.

Azioni libere nella causa

La teoria delle actiones liberae in causa — recepita dall'art. 87 c.p. — prevede che chi si sia posto in stato di incapacità al fine di commettere il reato, ovvero di prepararsi una scusa, risponde come se fosse stato imputabile: l'ordinamento valuta il momento genetico della condotta, non quello esecutivo. La disciplina è coerente con la logica dell'art. 92, comma 2, c.p. in tema di ubriachezza preordinata.

Imputabilità e misure di sicurezza

Il non imputabile per infermità di mente ritenuto socialmente pericoloso può essere sottoposto a misura di sicurezza: dopo la L. 81/2014 il ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario è stato sostituito dalla collocazione presso le REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), con una durata non superiore al massimo edittale previsto per il fatto commesso. La riforma ha segnato un mutamento di paradigma: dall'internamento a tempo indeterminato alla proporzione tra fatto e custodia.

Onere della prova e accertamento

L'imputabilità si presume fino a prova contraria: è sull'imputato che grava l'onere di allegare e provare la propria incapacità. L'accertamento avviene tipicamente mediante perizia psichiatrica ex art. 220 c.p.p., con riferimento al momento del fatto. La giurisprudenza richiede motivazione rigorosa quando il giudice si discosta dalle conclusioni del perito.

Rinvii

La voce si integra con quelle sul termine di prescrizione, sull'organizzazione della parte generale e con le leggi speciali in tema di stupefacenti. La presente voce è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

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Domande frequenti

Cosa significa essere imputabili?

Essere imputabili significa, secondo l'art. 85 c.p., avere al momento del fatto la capacità di intendere e la capacità di volere. Entrambe devono coesistere: senza imputabilità non c'è colpevolezza, e senza colpevolezza non c'è pena.

A che età si è imputabili in Italia?

Il minore di 14 anni non è mai imputabile (art. 97 c.p.): presunzione assoluta. Il minore tra 14 e 18 anni lo è solo se si accerta in concreto la capacità di intendere e volere (art. 98 c.p.); la pena è comunque diminuita.

L'ubriachezza esclude la responsabilità penale?

L'ubriachezza accidentale (caso fortuito o forza maggiore) esclude l'imputabilità se totale, la diminuisce se parziale (art. 91 c.p.). L'ubriachezza volontaria o colposa non ha effetti; quella preordinata aggrava la pena (art. 92, co. 2). La cronica intossicazione da alcool o stupefacenti (art. 95) è equiparata al vizio di mente.

Cosa sono le REMS?

Le REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) hanno sostituito gli OPG dal 2014. La L. 81/2014 ha fissato un paletto cruciale: la durata della misura non può superare il massimo edittale del fatto. Un cambio di paradigma: dall'internamento a tempo indeterminato al rispetto della proporzione.

Chi non è imputabile può essere punito?

Non con una pena, ma con una misura di sicurezza (REMS, libertà vigilata) se socialmente pericoloso. Pena e misura di sicurezza presuppongono titoli diversi: la prima la colpevolezza, la seconda la pericolosità.

Gli stati emotivi e passionali hanno rilievo?

Secondo l'art. 90 c.p. gli stati emotivi e passionali (ira, gelosia, paura) non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Possono però pesare sulla commisurazione della pena come circostanze attenuanti generiche.

Ritratto editoriale del Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma, con oltre quarant'anni di esperienza nella ricerca e nella didattica.

La sua attività scientifica si concentra sul raccordo fra imputabilità, colpevolezza e misure di sicurezza, con numerose pubblicazioni sui temi della parte generale del codice penale.

40+ anni di esperienza Diritto penale Procedura penale Università di Roma