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Stupefacenti: modica e ingente quantità.

Uso personale, detenzione, cessione. Il perimetro dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 tra lieve entità e aggravante dell'ingente quantità.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Art. 73, 73 co. 5, 80 d.P.R. 309/1990 Lettura ≈ 8 min

Il Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) regola l'intero settore delle sostanze psicotrope e costituisce, ancora oggi, uno dei corpus più stratificati del diritto penale complementare italiano. Il suo perno è l'art. 73, che incrimina la produzione, il traffico, la detenzione per fini non esclusivamente personali, la cessione e l'offerta di sostanze stupefacenti. Attorno a questo nucleo ruotano due questioni centrali: la distinzione tra la condotta destinata all'uso personale e quella destinata allo spaccio; e la graduazione della pena in relazione all'entità del fatto, che oscilla fra la lieve entità del comma 5 e l'aggravante dell'ingente quantità dell'art. 80, comma 2.

Il sistema delle tabelle

Il T.U. classifica le sostanze in tabelle (I–IV), aggiornate con decreto ministeriale. Dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale — che ha dichiarato l'illegittimità della c.d. "Fini-Giovanardi" per vizio procedurale — è tornata in vigore la distinzione tra droghe pesanti e leggere, con un trattamento sanzionatorio differenziato: da 8 a 20 anni per le prime; da 2 a 6 anni per le seconde.

Detenzione per uso personale

L'art. 75 d.P.R. 309/1990 prevede che chi detenga sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale non risponda penalmente, ma sia soggetto a sanzioni amministrative (sospensione della patente, del passaporto, del permesso di soggiorno). La distinzione tra detenzione personale e detenzione a fini di spaccio è la pietra angolare dell'intero sistema.

Criteri desumibili dalla giurisprudenza

Ai fini della qualificazione rilevano: quantità e principio attivo, modalità di confezionamento e suddivisione in dosi, eventuale detenzione di bilancini o di sostanze da taglio, disponibilità di denaro in tagli piccoli, dichiarazioni dello stesso detentore. Nessun parametro è, da solo, decisivo: il giudice compie un giudizio d'insieme.

Il d.l. 272/2005 (c.d. "Fini-Giovanardi") aveva introdotto soglie-limite rigide; dopo la C. cost. 32/2014 tali soglie non operano più come presunzione legale, ma restano, con la loro origine tecnico-tossicologica, uno dei parametri di orientamento per il giudice.

Il comma 5: la lieve entità

Introdotto con la L. 49/2006 e poi profondamente modificato dal d.l. 36/2014, l'art. 73, comma 5, configura una fattispecie autonoma (e non più una circostanza attenuante) applicabile quando, «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», il fatto sia di lieve entità. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa. La qualificazione autonoma ha rilievo cruciale: sottrae la fattispecie al giudizio di bilanciamento con le aggravanti comuni e incide sulla prescrizione, sulla possibilità di patteggiamento allargato, sui termini di custodia cautelare.

L'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2)

All'estremo opposto, l'art. 80, comma 2, prevede l'aggravante dell'ingente quantità, che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. Biondi, n. 36258/2012, successivamente richiamata da SS.UU. n. 24684/2018) hanno fissato, per le droghe pesanti, un criterio matematico: di regola si esclude l'ingente quantità per principio attivo inferiore a 2.000 volte il valore massimo tabellare; soglie analoghe sono elaborate per le droghe leggere (cannabis). Il criterio è rivedibile a fronte di condizioni di mercato o tecniche di produzione differenti, ma opera come prezioso safe harbour per l'uniforme applicazione.

L'associazione dedita al traffico (art. 74)

L'art. 74 d.P.R. 309/1990 punisce l'associazione di tre o più persone finalizzata al compimento di più delitti di cui all'art. 73. La fattispecie è speciale rispetto all'associazione per delinquere comune (art. 416 c.p.) e prevede pene particolarmente severe (reclusione non inferiore a venti anni per i capi e promotori). Il comma 6 disciplina l'ipotesi dell'associazione di lieve entità, introdotta per evitare risposte sanzionatorie sproporzionate.

Sequestro e confisca

Le norme sul sequestro degli stupefacenti, sulla distruzione e sulla confisca del prezzo o profitto del reato (artt. 85, 85-bis, 87 T.U.) integrano il presidio sanzionatorio. Alla confisca diretta si affianca, per le ipotesi associative, la confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p.

Misure alternative e trattamento del tossicodipendente

Il T.U. prevede un ampio sistema di alternative alla detenzione per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti (affidamento in prova in casi particolari, art. 94 T.U.), incentrato sul percorso terapeutico. Il sistema, modificato in sede di riforme penitenziarie, conserva un'impronta rieducativa marcata, coerente con l'art. 27, comma 3, Cost.

Rinvii

La voce si collega con l'imputabilità (profili della cronica intossicazione, art. 95 c.p.), con la disciplina generale della prescrizione e con le altre leggi speciali. Contenuto a scopo informativo.

[Placeholder per ulteriore approfondimento oltre 1000 parole: rassegna giurisprudenziale per sostanza, casistica di frontiera (cannabis light, nuove sostanze psicoattive), profili di diritto dell'Unione europea.]

Domande frequenti

Qual è la differenza tra modica e ingente quantità?

La modica quantità (uso personale, art. 75) comporta solo sanzioni amministrative. La lieve entità (art. 73, co. 5) è fattispecie penale autonoma: pena 6 mesi – 4 anni. L'ingente quantità (art. 80, co. 2) è un'aggravante con aumento da un terzo alla metà. Per le droghe pesanti opera di regola quando il principio attivo supera 2.000 volte il valore massimo tabellare (SS.UU. Biondi).

La detenzione per uso personale è reato?

No. L'art. 75 prevede solo sanzioni amministrative (sospensione patente, passaporto, permesso di soggiorno). La distinzione fra uso personale e spaccio è il cuore del sistema e si valuta su quantità, confezionamento, denaro in tagli piccoli, bilancini, dichiarazioni.

Cosa cambia se il fatto è di lieve entità (art. 73 co. 5)?

Essendo fattispecie autonoma e non aggravante, la lieve entità sottrae il fatto al bilanciamento con le aggravanti comuni e incide su prescrizione, patteggiamento allargato, termini di custodia cautelare. La pena è da 6 mesi a 4 anni.

Qual è la soglia per l'ingente quantità di cocaina?

Secondo SS.UU. Biondi (36258/2012), per le droghe pesanti si esclude l'ingente quantità sotto le 2.000 volte il valore massimo tabellare (≈ 2 kg di cocaina pura). Il criterio è matematico ma non vincolante: opera come safe harbour per l'uniformità.

Che differenza c'è tra droghe pesanti e leggere?

Dopo C. cost. 32/2014 (illegittimità della Fini-Giovanardi) è tornata la distinzione: droghe pesanti (tabella I: eroina, cocaina, MDMA) — reclusione 8-20 anni; droghe leggere (tabella II: cannabis) — reclusione 2-6 anni.

Cos'è l'associazione per il traffico di stupefacenti?

L'art. 74 punisce l'associazione di tre o più persone finalizzata al compimento di più delitti di cui all'art. 73. È reato speciale rispetto al 416 c.p., con pene molto severe (non inferiore a 20 anni per capi/promotori). Il comma 6 prevede l'ipotesi di lieve entità.

Ritratto editoriale del Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma, con oltre quarant'anni di esperienza nel diritto penale sostanziale e nella procedura.

Ha dedicato numerose ricerche al diritto penale complementare, con particolare attenzione al Testo Unico sugli stupefacenti, ai reati associativi e alle misure di prevenzione.

40+ anni di esperienza Diritto penale Procedura penale Università di Roma