Voce enciclopedica · Parte generale · Libro I

La prescrizione del reato.

Dalla ex-Cirielli alla riforma Cartabia: termini, decorrenza, sospensione e interruzione dell'istituto che estingue la potestà punitiva per il solo decorso del tempo.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 157 – 161-bis c.p. Lettura ≈ 9 min

La prescrizione del reato è la causa di estinzione che, per il solo decorrere di un certo lasso di tempo dalla consumazione del fatto, impedisce allo Stato di esercitare la propria pretesa punitiva. Nel codice penale italiano è disciplinata dagli artt. 157 e seguenti e ha subito, dal 2005 in avanti, quattro riforme strutturali — la ex-Cirielli, la riforma Orlando, la cosiddetta riforma Bonafede e, infine, la riforma Cartabia — che ne hanno ridisegnato termini, decorrenza e momento di cessazione.

Fondamento e ratio dell'istituto

La prescrizione risponde a una duplice esigenza: da un lato, il rispetto del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU); dall'altro, il riconoscimento che, al trascorrere del tempo, l'interesse a punire si affievolisce, la prova si deteriora e il reo — nel frattempo non colpito da ulteriori addebiti — non è più la stessa persona che commise il fatto. La prescrizione, in altre parole, è il modo in cui l'ordinamento dichiara che la memoria giuridica del fatto si è esaurita.

È istituto sostanziale, non processuale: ciò significa che le modifiche normative in peius si applicano soltanto ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore (art. 2, comma 4, c.p.), mentre le modifiche in mitius retroagiscono. Tale natura, più volte ribadita dalla Corte costituzionale (fra le altre, sent. n. 324/2008 e n. 143/2014), è stata a lungo al centro del dialogo con la Corte di giustizia dell'Unione europea nella nota saga Taricco.

I termini: la riforma ex-Cirielli (L. 5 dicembre 2005, n. 251)

Prima della L. 251/2005 la prescrizione era scandita da soglie rigide (cinque fasce di pena, da cinque a vent'anni). La legge ex-Cirielli ha sostituito il sistema a scaglioni con un meccanismo elastico, ancorato al massimo edittale: oggi il reato si prescrive in un tempo pari al massimo della pena stabilita dalla legge, e comunque non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157, comma 1, c.p.).

Art. 157, comma 1, c.p.

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.»

La riforma ha inoltre previsto un aumento dei termini di un quarto in caso di atti interruttivi (art. 161, comma 2, c.p.), con un tetto massimo invalicabile — salvo categorie speciali — così individuato: metà del tempo base per i delitti puniti con pena inferiore ai sei anni, due terzi per gli altri. Per i recidivi qualificati, abituali e professionali l'aumento cresce rispettivamente di un terzo, della metà e del doppio, disciplina oggetto di questioni di illegittimità costituzionale in più occasioni.

Il "blocco" dopo la sentenza di primo grado: la riforma Orlando

La L. 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando) ha introdotto, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017, due sospensioni automatiche del corso della prescrizione: un anno e sei mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado, e un ulteriore anno e sei mesi dopo quella di secondo grado. Tali sospensioni erano concepite come incentivo alla celere definizione delle impugnazioni e non si applicavano in caso di proscioglimento o annullamento con rinvio.

La riforma Bonafede (L. 3/2019): il "blocco totale"

Con la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. spazzacorrotti) il legislatore ha compiuto un passaggio radicale: per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione si arresta definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado — di condanna o di proscioglimento — fino al passaggio in giudicato. In concreto, la prescrizione smetteva di decorrere nel momento esatto in cui il processo entrava nella fase in cui, statisticamente, consumava più tempo. La riforma, fortemente criticata per i rischi di durata processuale indefinita, è rimasta in vigore per poco più di due anni.

La riforma Cartabia: prescrizione sostanziale e improcedibilità

La L. 27 settembre 2021, n. 134 e il D.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) hanno tenuto fermo il "blocco" introdotto dalla Bonafede — la prescrizione sostanziale cessa di correre dopo la sentenza di primo grado — ma hanno affiancato ad essa una figura nuova e processuale: l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Di regola, il giudizio di appello deve concludersi in due anni e il giudizio di cassazione in un anno; decorsi tali termini, il procedimento è dichiarato improcedibile.

«La prescrizione del reato cessa di correre con la pronuncia della sentenza di primo grado. L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione si applica per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.» — Art. 161-bis c.p. e art. 344-bis c.p.p., in combinato disposto

L'improcedibilità opera come una ghigliottina cronometrica sul tempo del processo di impugnazione: non estingue il reato — il quale resta esistito in re ipsa — ma preclude la prosecuzione del giudizio. Sono previsti prolungamenti per i reati di particolare gravità (terrorismo, mafia, violenza sessuale aggravata) e in presenza di procedimenti oggettivamente complessi, con un sistema di proroghe motivate.

Decorrenza: quando inizia a correre il termine

Per i reati consumati il termine decorre dal giorno della consumazione (art. 158 c.p.); per il tentativo dal giorno in cui è cessata l'attività del reo; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza; per il reato continuato — nella lettura oggi dominante dopo la riforma del 2005 — la prescrizione decorre autonomamente per ciascun fatto-reato, e non più dal giorno in cui è cessata la continuazione. La soluzione trova il suo riferimento nell'art. 158, comma 1, c.p., come riformulato dalla ex-Cirielli.

Per alcune categorie di reati il legislatore ha introdotto termini decorrenziali speciali: nei reati contro i minori il termine decorre dal compimento della maggiore età della persona offesa (art. 158, comma 1-bis, c.p.); nei reati tributari è legato alla consumazione, ma con dies a quo coincidente con la constatazione della violazione per alcune specifiche fattispecie.

Sospensione e interruzione

Le sospensioni (art. 159 c.p.) sono circostanze in cui il termine cessa temporaneamente di decorrere, salvo riprendere senza azzeramento: fra le ipotesi tipiche, l'autorizzazione a procedere, la deferimento di questione ad altro giudizio, la sospensione del procedimento su richiesta di parte, l'impedimento delle parti o del difensore. L'elenco è stato ampliato dalla Orlando con le due sospensioni "automatiche" post-sentenza (poi assorbite dalla Cartabia).

Le interruzioni (artt. 160-161 c.p.) sono atti tipici del procedimento — interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, richiesta di rinvio a giudizio, sentenza di condanna — che azzerano il tempo decorso facendo ricominciare la computazione. Tuttavia, come visto, l'aumento complessivo non può superare un quarto del termine-base (art. 161, comma 2, c.p.), con le eccezioni della recidiva qualificata e di alcuni reati associativi e di corruzione, per i quali la Cirielli ed i successivi interventi hanno previsto tetti più alti (metà o due terzi).

Reati imprescrittibili

Non sono soggetti a prescrizione i reati puniti con l'ergastolo, anche quando derivi da una continuazione o dal concorso di più reati (art. 157, ultimo comma, c.p.). La scelta riflette la gravità assoluta attribuita alle fattispecie che toccano il nucleo essenziale del bene vita (omicidio aggravato, strage, alcune forme di terrorismo) e alla quale l'ordinamento risponde con l'indifferenza del tempo.

Applicazione nel tempo: il regime transitorio

Data la stratificazione delle riforme, individuare la disciplina applicabile richiede di collocare con precisione il momento di commissione del fatto:

  • Fatti commessi prima dell'8 dicembre 2005 — disciplina anteriore alla ex-Cirielli, con il vecchio sistema a scaglioni.
  • Fatti dall'8 dicembre 2005 al 2 agosto 2017 — sistema ex-Cirielli "puro", senza sospensioni post-sentenza.
  • Fatti dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 — ex-Cirielli con le sospensioni Orlando.
  • Fatti commessi dal 1° gennaio 2020 in avanti — arresto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e improcedibilità Cartabia in fase di impugnazione.

Il criterio fondamentale resta l'art. 2, comma 4, c.p.: le norme sopravvenute più sfavorevoli al reo non si applicano retroattivamente; quelle più favorevoli, di regola, sì.

Prescrizione e processo: questioni aperte

La coesistenza tra prescrizione sostanziale "bloccata" e improcedibilità processuale ha generato più di un interrogativo: se il giudizio di primo grado si protrae oltre il termine ordinario, la prescrizione continua a correre sino alla sentenza; se l'impugnazione supera la durata massima, si ha improcedibilità senza che il reato sia estinto. L'esito è un sistema binario, in cui due istituti di natura diversa presidiano altrettante fasi del procedimento.

La dottrina ha rilevato come il sistema Cartabia accentui la processualizzazione della durata del procedimento, spostando sul giudice dell'impugnazione — e sulle organizzazioni giudiziarie — il peso effettivo del rispetto dei tempi. La Corte costituzionale, investita più volte della questione, ha finora salvato il modello, richiamando tuttavia al legislatore un monitoraggio costante e la necessità di presidi organizzativi adeguati.

Rinvii e collegamenti sistematici

La voce sulla prescrizione si integra con quelle sull'imputabilità (premessa soggettiva del giudizio di responsabilità), sul reato in generale e sulle leggi speciali, in particolare il T.U. sugli stupefacenti e le norme in tema di frode sportiva, nelle quali la disciplina della prescrizione assume profili peculiari. Chi volesse una visione d'insieme sull'intera parte generale del codice può partire dalla nostra raccolta sistematica.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo ed enciclopedico: non costituisce consulenza legale né parere professionale. Per la disciplina applicabile al caso concreto è sempre necessaria l'assistenza di un avvocato.

Domande frequenti

Quando si prescrive un reato in Italia?

Dopo la riforma ex-Cirielli (L. 251/2005) la prescrizione opera dopo un tempo pari al massimo della pena edittale, e comunque non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157, co. 1, c.p.).

Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 la prescrizione sostanziale cessa di correre con la sentenza di primo grado; in fase di impugnazione opera l'improcedibilità Cartabia ex art. 344-bis c.p.p.

Cosa cambia con la riforma Cartabia?

La L. 134/2021 e il D.lgs. 150/2022 hanno mantenuto il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e introdotto l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: due anni per l'appello, un anno per la cassazione, con proroghe motivate nei procedimenti complessi o particolarmente gravi.

L'improcedibilità non estingue il reato (come fa la prescrizione): preclude la prosecuzione del processo. Nella pratica agisce come una ghigliottina cronometrica sulla fase di impugnazione.

Quando inizia a decorrere la prescrizione?

Secondo l'art. 158 c.p., per i reati consumati dal giorno della consumazione; per il tentativo dal giorno in cui è cessata l'attività del reo; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza. Per il reato continuato, dopo la ex-Cirielli, la prescrizione decorre autonomamente per ciascun fatto-reato.

Per i reati contro i minori (art. 158, co. 1-bis) la decorrenza è posticipata al compimento della maggiore età della persona offesa. La disciplina si collega strettamente a temi di imputabilità.

Quali atti interrompono la prescrizione?

Ai sensi degli artt. 160-161 c.p., sono atti interruttivi: interrogatorio reso al pubblico ministero, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, richiesta di rinvio a giudizio, sentenza di condanna. L'interruzione azzera il tempo decorso.

L'aumento complessivo non può superare un quarto del termine-base, salve le eccezioni per recidiva qualificata e per alcuni reati associativi e di corruzione (metà o due terzi).

Quali reati sono imprescrittibili?

Ai sensi dell'art. 157, ultimo comma, c.p., non sono soggetti a prescrizione i reati puniti con l'ergastolo, anche se derivante da continuazione o concorso di reati. Vi rientrano omicidio aggravato, strage, alcune forme di terrorismo, genocidio.

La prescrizione si può rinunciare?

Sì. L'imputato può rinunciarvi per essere giudicato nel merito: la rinuncia deve essere espressa e personale (o resa dal difensore munito di procura speciale). In tal caso il processo prosegue nonostante la causa estintiva.

Ritratto editoriale del Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma, dove dirige corsi e seminari di parte generale, parte speciale e diritto dell'esecuzione penale.

Vanta oltre quarant'anni di esperienza nello studio, nella didattica e nella ricerca giuridica, con particolare attenzione alle riforme del codice penale e al rapporto fra sanzione sostanziale e garanzie processuali.

40+ anni di esperienza Diritto penale Procedura penale Università di Roma