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La legge Reale.

L. 22 maggio 1975, n. 152 — «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico»: architettura, reati, misure di prevenzione, eredità nella legislazione antiterrorismo.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 L. 152/1975 Lettura ≈ 7 min

La legge 22 maggio 1975, n. 152 — comunemente detta legge Reale dal nome dell'allora Ministro della Giustizia Oronzo Reale — rappresenta una delle risposte normative più discusse degli anni di piombo. Emanata in un contesto di crescente tensione politica e di stragismo, introdusse un complesso di norme di prevenzione e di diritto penale sostanziale orientate alla tutela dell'ordine pubblico. La sua eco si rintraccia, oggi, in molti istituti della legislazione antiterrorismo e antimafia.

Cornice storica

La legge fu approvata a pochi anni dalla strage di piazza Fontana (1969) e in un clima segnato da attentati, scontri di piazza e terrorismo politico. Il suo impianto pragmatico — rafforzamento dei poteri di polizia, inasprimento delle sanzioni, ampliamento delle misure di prevenzione — venne sottoposto a referendum abrogativo nel 1978, che si concluse con la conferma popolare della normativa.

Fattispecie principali

Tra le norme più rilevanti:

  • Art. 4 — Porto, fuori dall'abitazione, di armi od oggetti atti a offendere (colpetta, sfollagente, catene, bastoni), punito anche se l'oggetto non costituisce arma in senso proprio. Sancita l'autorizzazione questorile come presupposto.
  • Art. 5Divieto di travisamento: è punito chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza senza giustificato motivo caschi protettivi o altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. La norma, nata per il contrasto ai "commandos" degli anni Settanta, è oggi ancora applicata nelle manifestazioni.
  • Artt. 18 ss. — Ampliamento delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) e introduzione di misure di tipo patrimoniale, nucleo dal quale si svilupperà la legge antimafia Rognoni-La Torre del 1982.
  • Art. 14 — Legittimazione all'uso delle armi da parte della forza pubblica in determinate situazioni, oggetto di un lungo dibattito costituzionale sui limiti della forza legittima.
Art. 5, L. 152/1975

«È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.»

Misure di prevenzione

La Reale potenziò in modo significativo il sistema delle misure di prevenzione, prefigurando l'idea moderna del doppio binario: sanzione penale per il fatto commesso e misure ante delictum per la pericolosità sociale. La matrice ideologica, chiaramente emergenziale, ha resistito all'usura del tempo ed è confluita, con ampi ritocchi, nel d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), che oggi costituisce il testo di riferimento della materia.

Processo: fermo di polizia giudiziaria

Di particolare importanza fu la modifica dei poteri di intervento della polizia giudiziaria, con il rafforzamento dello strumento del fermo, oggi confluito nelle disposizioni del codice di procedura penale del 1988 e successive modifiche.

Profili di legittimità costituzionale

La legge fu oggetto di numerose questioni di legittimità costituzionale per presunto conflitto con gli artt. 13, 16 e 17 Cost., tutte — nel complesso — respinte. Resta, tuttavia, costante il monito della Corte costituzionale al legislatore: le misure di prevenzione, per rispettare il principio di legalità, devono essere calibrate su presupposti di fatto determinati, e non su formule generiche di pericolosità.

Eredità

Molte disposizioni della Reale sono state trasfuse, abrogate o riformulate negli ultimi cinquant'anni. Il filo rosso che le unisce è però rimasto: un modello nel quale la prevenzione dei fatti anticipa la pena e il diritto penale diventa strumento di protezione dell'ordine costituito. È dalla Reale che prendono le mosse, fra le altre, le normative sul terrorismo (L. 15/1980 e successive), sull'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., introdotto nel 1982) e sul contrasto al tifo violento nello sport.

Rinvii

La voce si collega idealmente a quelle sugli stupefacenti, sulla frode sportiva e sulla parte generale, quanto all'imputabilità e alla sanzione. Contenuto a scopo informativo.

[Placeholder per approfondimento oltre le 1000 parole: analisi del referendum del 1978, giurisprudenza costituzionale, confronto con la legislazione antiterrorismo post-2001.]

Domande frequenti

Cosa vieta la legge Reale (L. 152/1975)?

Porto fuori dall'abitazione di armi od oggetti atti a offendere (art. 4); travisamento in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 5); potenzia le misure di prevenzione personali e patrimoniali; rafforza i poteri di fermo della polizia giudiziaria.

Si può indossare il casco in una manifestazione?

L'art. 5 vieta l'uso di caschi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento, in luogo pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto è assoluto nelle manifestazioni (salvo quelle sportive che richiedono il casco).

La legge Reale è ancora in vigore?

Sì. Parte delle disposizioni sono confluite nel Codice antimafia (d.lgs. 159/2011) per le misure di prevenzione e nel codice di procedura penale per il fermo. I divieti di travisamento e porto d'armi improprio sono di applicazione corrente.

Cosa sono le misure di prevenzione?

Misure applicate a prescindere dalla commissione di un reato, in base a un giudizio di pericolosità sociale. Personali (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) o patrimoniali (sequestro, confisca). Nate nell'Ottocento, potenziate dalla Reale, oggi nel Codice antimafia.

Perché si chiama "Legge Reale"?

Dal nome di Oronzo Reale, Ministro della Giustizia al tempo dell'approvazione in pieno periodo di anni di piombo. Nel 1978 fu sottoposta a referendum abrogativo, con conferma popolare.

Ritratto editoriale del Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma, con oltre quarant'anni di esperienza nel diritto penale sostanziale e nella procedura.

Fra i suoi ambiti di ricerca: misure di prevenzione, legislazione antiterrorismo e disciplina dell'ordine pubblico, oggetto di numerose pubblicazioni e contributi in volumi collettanei.

40+ anni di esperienza Diritto penale Procedura penale Università di Roma