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Sentenza 364 del 1988 — ignorantia legis.

La svolta costituzionale che ha introdotto nel diritto penale italiano la categoria dell'ignoranza inevitabile della legge penale.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 C. cost. 364/1988 Lettura ≈ 6 min

La sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale è uno dei momenti più alti del diritto penale italiano: ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva la punibilità per chi fosse caduto in ignoranza inevitabile della legge penale. Con essa il principio ignorantia legis non excusat, di matrice romana, è stato finalmente temperato alla luce del principio di colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost.

Il principio antecedente

Prima del 1988, l'art. 5 c.p. vietava ogni scusabilità dell'ignoranza della legge: «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale». Un dogma ottocentesco, scardinato dalla Costituzione.

La ratio della Corte

La Consulta ha ragionato così: l'art. 27, co. 1, Cost. sancisce che «la responsabilità penale è personale». Personalità della responsabilità significa colpevolezza. E non può esserci colpevolezza se l'agente non poteva rendersi conto del disvalore del proprio comportamento. Quando l'ignoranza è inevitabile — non rimproverabile per difetto di conoscibilità oggettiva della norma — manca la colpevolezza e dunque manca la pena.

Art. 5 c.p. (post-364/1988)

«Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile

Quando l'ignoranza è "inevitabile"

Criteri elaborati dalla giurisprudenza:

  • oscurità della norma (formulazione confusa o tecnicamente impenetrabile);
  • contrasto inequivoco fra giurisprudenza consolidata e successiva;
  • informazione positiva ma erronea fornita dall'autorità amministrativa competente;
  • novità assoluta della norma e difficoltà oggettiva di conoscerla.

Non basta la soggettiva ignoranza dell'imputato: serve la inevitabilità oggettiva secondo un criterio di rimproverabilità ragionevole.

Eredità

La 364/1988, insieme alla gemella 1085/1988 sul furto d'uso, ha inaugurato la stagione della costituzionalizzazione del diritto penale italiano, ponendo la colpevolezza al centro del sistema.

Rinvii

Si rinvia all'imputabilità, alla prescrizione e all'oggetto del reato.

Domande frequenti

Cosa stabilisce la sentenza 364/1988?

Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non scusava l'ignoranza inevitabile della legge penale.

Perché l'ignoranza inevitabile scusa?

Perché senza conoscibilità della norma manca la colpevolezza, richiesta dall'art. 27 Cost. come presupposto personale della pena.

Quando è inevitabile l'ignoranza?

Quando la norma è oscura, la giurisprudenza contrasta, l'autorità ha dato informazioni erronee, la norma è di nuova introduzione e di difficile conoscibilità.

Basta la soggettiva ignoranza?

No. Serve l'inevitabilità oggettiva secondo un criterio di rimproverabilità ragionevole.

Qual è la formula attuale dell'art. 5 c.p.?

"Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile."

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata