Voce enciclopedica · Parte speciale
Usurpazione di titoli o di onori.
L'art. 498 c.p.: chi porta abusivamente un titolo, una divisa, una decorazione. Una figura di confine fra autorità apparente e inganno sociale.
L'art. 498 c.p. punisce chi, senza averne titolo, porta in pubblico la divisa, le insegne di un ufficio o impiego pubblico, oppure si attribuisce gradi, titoli accademici, decorazioni che non gli spettano. È il reato del finto ufficiale, del medico abusivo, del laureato "honoris causa" autoproclamatosi. La sua ratio è chiara: tutelare l'autorità apparente dello Stato e la fiducia del cittadino nelle qualifiche che essa riconosce.
«Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.»
La depenalizzazione del 2016
Il d.lgs. 8/2016 ha trasformato la fattispecie in illecito amministrativo, riservando la rilevanza penale ai soli casi aggravati dell'art. 498, co. 3, c.p. (uso del titolo per commettere altro reato).
Condotta e oggetto
La condotta è duplice: portare in pubblico divise o segni distintivi, oppure attribuirsi titoli, gradi, decorazioni. Oggetti tipici: uniformi di forze armate, distintivi di polizia, toga da avvocato, titolo di "avvocato" senza iscrizione all'albo, qualifiche accademiche non conseguite.
Rapporto con altri reati
Si distingue dalla sostituzione di persona (art. 494 c.p.) — che richiede inganno di un determinato soggetto — e dall'usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), reato più grave in cui il soggetto non si limita a portare divise o titoli ma esercita le funzioni.
Rinvii
Si vedano anche le voci su vilipendio dei simboli e prescrizione.
Domande frequenti
Cos'è l'usurpazione di titoli o onori?
La condotta di chi porta abusivamente divise pubbliche o si attribuisce titoli, gradi, decorazioni senza averne diritto (art. 498 c.p.).
È reato o illecito amministrativo?
Dopo il d.lgs. 8/2016 è illecito amministrativo, salvo i casi aggravati del co. 3, che restano penali.
Che differenza c'è con l'usurpazione di funzioni pubbliche?
L'art. 347 c.p. punisce chi esercita di fatto le funzioni; l'art. 498 si limita alla simulazione esteriore (divisa, titolo).
Chiamarsi "avvocato" senza esserlo è reato?
È illecito amministrativo ex art. 498 se portato abusivamente in pubblico. Integra reato penale se strumentale a truffa (art. 640) o a esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
Quale sanzione?
Sanzione amministrativa pecuniaria; in caso di aggravante, arresto fino a sei mesi o ammenda.