Voce enciclopedica · Parte speciale
L'amministratore di fatto.
Art. 2639 c.c. e la giurisprudenza che estende ai gestori sostanziali la responsabilità penale dei reati societari e fallimentari.
L'amministratore di fatto è una creazione giurisprudenziale, oggi codificata dall'art. 2639 c.c. (introdotto dalla L. 366/2001). Identifica chi esercita in concreto i poteri gestori di una società, pur senza una formale investitura. La rilevanza della figura si gioca tutta sul piano della responsabilità penale: il codice penale non punisce l'essere amministratore ma l'esercitare le funzioni che la qualifica comporta.
«Per i reati previsti dal presente titolo, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.»
I due criteri: continuità e significatività
La norma richiede che l'amministratore di fatto eserciti i poteri gestori in modo continuativo e significativo. Non basta un intervento sporadico o marginale; deve trattarsi di una partecipazione stabile e incisiva alla gestione.
Giurisprudenza: SS.UU. "Valente" (2007)
Le Sezioni Unite Valente (n. 40139/2007) hanno consolidato i criteri:
- Continuità: partecipazione prolungata, non episodica;
- Significatività: compimento di atti rilevanti (firma contratti, assunzione personale, gestione finanza);
- Autonomia decisionale: il soggetto non è mero esecutore ma decisore.
Ambito di applicazione
L'equiparazione opera nei reati:
- Societari: falso in bilancio (art. 2621 c.c.), infedeltà patrimoniale, aggiotaggio.
- Fallimentari: bancarotta fraudolenta e semplice (R.D. 267/1942).
- Tributari: dichiarazione infedele, omessa (d.lgs. 74/2000).
- Violazione di norme sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008).
Amministratore di diritto apparente
Il prestanome (amministratore di diritto che non esercita) può comunque rispondere per concorso omissivo con l'amministratore di fatto, se ha tollerato l'attività sostitutiva sapendone e potendola impedire.
Rinvii
Si rinvia a millantato credito e alla prescrizione.
Domande frequenti
Chi è l'amministratore di fatto?
Chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore societario, senza una formale investitura (art. 2639 c.c.).
Quali criteri rileva la giurisprudenza?
Continuità (partecipazione stabile, non episodica) e significatività (atti rilevanti di gestione, autonomia decisionale). SS.UU. Valente 2007.
Risponde penalmente?
Sì, nei reati societari (falso in bilancio), fallimentari (bancarotta), tributari e di sicurezza sul lavoro, in via equiparata all'amministratore di diritto.
Il prestanome risponde?
Sì, per concorso omissivo se tollerava l'attività dell'amministratore di fatto e poteva impedirla. Cumulo di responsabilità.
Cosa sono le SS.UU. Valente?
Cass. SS.UU. n. 40139/2007, che ha consolidato i criteri di continuità, significatività e autonomia decisionale.