Voce enciclopedica · Parte speciale

L'amministratore di fatto.

Art. 2639 c.c. e la giurisprudenza che estende ai gestori sostanziali la responsabilità penale dei reati societari e fallimentari.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Art. 2639 c.c. Lettura ≈ 6 min

L'amministratore di fatto è una creazione giurisprudenziale, oggi codificata dall'art. 2639 c.c. (introdotto dalla L. 366/2001). Identifica chi esercita in concreto i poteri gestori di una società, pur senza una formale investitura. La rilevanza della figura si gioca tutta sul piano della responsabilità penale: il codice penale non punisce l'essere amministratore ma l'esercitare le funzioni che la qualifica comporta.

Art. 2639 c.c.

«Per i reati previsti dal presente titolo, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.»

I due criteri: continuità e significatività

La norma richiede che l'amministratore di fatto eserciti i poteri gestori in modo continuativo e significativo. Non basta un intervento sporadico o marginale; deve trattarsi di una partecipazione stabile e incisiva alla gestione.

Giurisprudenza: SS.UU. "Valente" (2007)

Le Sezioni Unite Valente (n. 40139/2007) hanno consolidato i criteri:

  • Continuità: partecipazione prolungata, non episodica;
  • Significatività: compimento di atti rilevanti (firma contratti, assunzione personale, gestione finanza);
  • Autonomia decisionale: il soggetto non è mero esecutore ma decisore.

Ambito di applicazione

L'equiparazione opera nei reati:

  • Societari: falso in bilancio (art. 2621 c.c.), infedeltà patrimoniale, aggiotaggio.
  • Fallimentari: bancarotta fraudolenta e semplice (R.D. 267/1942).
  • Tributari: dichiarazione infedele, omessa (d.lgs. 74/2000).
  • Violazione di norme sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008).

Amministratore di diritto apparente

Il prestanome (amministratore di diritto che non esercita) può comunque rispondere per concorso omissivo con l'amministratore di fatto, se ha tollerato l'attività sostitutiva sapendone e potendola impedire.

Rinvii

Si rinvia a millantato credito e alla prescrizione.

Domande frequenti

Chi è l'amministratore di fatto?

Chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore societario, senza una formale investitura (art. 2639 c.c.).

Quali criteri rileva la giurisprudenza?

Continuità (partecipazione stabile, non episodica) e significatività (atti rilevanti di gestione, autonomia decisionale). SS.UU. Valente 2007.

Risponde penalmente?

Sì, nei reati societari (falso in bilancio), fallimentari (bancarotta), tributari e di sicurezza sul lavoro, in via equiparata all'amministratore di diritto.

Il prestanome risponde?

Sì, per concorso omissivo se tollerava l'attività dell'amministratore di fatto e poteva impedirla. Cumulo di responsabilità.

Cosa sono le SS.UU. Valente?

Cass. SS.UU. n. 40139/2007, che ha consolidato i criteri di continuità, significatività e autonomia decisionale.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata