Voce enciclopedica · Parte speciale

Millantato credito — traffico di influenze.

Dal vecchio art. 346 c.p. all'attuale 346-bis: la fattispecie della "vendita di influenze" verso il pubblico ufficiale.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Art. 346-bis c.p. Lettura ≈ 5 min

Il millantato credito (art. 346 c.p.) puniva chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale, riceveva o si faceva dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione. La fattispecie è stata abrogata dalla L. 3/2019 ("Spazzacorrotti") e il suo disvalore confluito nel rinnovato art. 346-bis c.p. — traffico di influenze illecite.

Art. 346-bis c.p. (dopo L. 3/2019)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio [...] indebitamente fa dare o promettere [...] denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita [...] è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.»

Elementi costitutivi

  • Sfruttare o vantare relazioni con un pubblico ufficiale (esistenti o asserite);
  • Ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità;
  • Come prezzo della mediazione illecita presso il pubblico ufficiale.

Rapporto con la corruzione

Il traffico di influenze è figura di anticipazione: punisce la mediazione verso la corruzione. Se il pubblico ufficiale poi effettivamente accetta, si integrano anche i reati di corruzione (artt. 318-319 c.p.) con possibile concorso.

L'estensione della L. 3/2019

La riforma ha abolito la distinzione tra millantato credito (relazione millantata) e traffico di influenze (relazione reale), facendoli confluire in un'unica fattispecie più ampia. Ora è indifferente se la relazione con il pubblico ufficiale sia effettiva o asserita: conta il disvalore della mediazione venduta.

Rinvii

Si rinvia a amministratore di fatto e alla prescrizione.

Domande frequenti

Il millantato credito è ancora reato?

Formalmente l'art. 346 c.p. è stato abrogato dalla L. 3/2019. La condotta è oggi assorbita dal nuovo art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite).

Cosa punisce l'art. 346-bis c.p.?

Chi, vantando o sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale (anche solo asserite), fa dare o promettere denaro o utilità come prezzo di una mediazione illecita.

Quale pena?

Reclusione da 1 a 4 anni e 6 mesi (aumenti se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o in relazione a funzioni giudiziarie).

Differenza dal concorso in corruzione?

Il traffico di influenze punisce la sola mediazione venduta; se il pubblico ufficiale effettivamente accetta il denaro, si configura la corruzione (artt. 318-319) con possibile concorso.

È sufficiente vantare una relazione inesistente?

Sì, dopo la L. 3/2019. Il disvalore è nella vendita della mediazione, indipendentemente dall'effettiva esistenza della relazione.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata