Voce enciclopedica · Parte speciale
Millantato credito — traffico di influenze.
Dal vecchio art. 346 c.p. all'attuale 346-bis: la fattispecie della "vendita di influenze" verso il pubblico ufficiale.
Il millantato credito (art. 346 c.p.) puniva chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale, riceveva o si faceva dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione. La fattispecie è stata abrogata dalla L. 3/2019 ("Spazzacorrotti") e il suo disvalore confluito nel rinnovato art. 346-bis c.p. — traffico di influenze illecite.
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio [...] indebitamente fa dare o promettere [...] denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita [...] è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.»
Elementi costitutivi
- Sfruttare o vantare relazioni con un pubblico ufficiale (esistenti o asserite);
- Ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità;
- Come prezzo della mediazione illecita presso il pubblico ufficiale.
Rapporto con la corruzione
Il traffico di influenze è figura di anticipazione: punisce la mediazione verso la corruzione. Se il pubblico ufficiale poi effettivamente accetta, si integrano anche i reati di corruzione (artt. 318-319 c.p.) con possibile concorso.
L'estensione della L. 3/2019
La riforma ha abolito la distinzione tra millantato credito (relazione millantata) e traffico di influenze (relazione reale), facendoli confluire in un'unica fattispecie più ampia. Ora è indifferente se la relazione con il pubblico ufficiale sia effettiva o asserita: conta il disvalore della mediazione venduta.
Rinvii
Si rinvia a amministratore di fatto e alla prescrizione.
Domande frequenti
Il millantato credito è ancora reato?
Formalmente l'art. 346 c.p. è stato abrogato dalla L. 3/2019. La condotta è oggi assorbita dal nuovo art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite).
Cosa punisce l'art. 346-bis c.p.?
Chi, vantando o sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale (anche solo asserite), fa dare o promettere denaro o utilità come prezzo di una mediazione illecita.
Quale pena?
Reclusione da 1 a 4 anni e 6 mesi (aumenti se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o in relazione a funzioni giudiziarie).
Differenza dal concorso in corruzione?
Il traffico di influenze punisce la sola mediazione venduta; se il pubblico ufficiale effettivamente accetta il denaro, si configura la corruzione (artt. 318-319) con possibile concorso.
È sufficiente vantare una relazione inesistente?
Sì, dopo la L. 3/2019. Il disvalore è nella vendita della mediazione, indipendentemente dall'effettiva esistenza della relazione.