Voce enciclopedica · Parte speciale
Attentato alla sicurezza dei trasporti.
L'art. 432 c.p.: la fattispecie che punisce gli atti idonei a compromettere la sicurezza dei trasporti pubblici.
L'art. 432 c.p. punisce l'attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici: un reato di pericolo posto a tutela dell'incolumità delle persone trasportate e, in generale, dell'ordine dei trasporti.
«Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni, se dal fatto deriva un disastro.»
Elementi costitutivi
- Condotta: qualsiasi azione idonea a compromettere la sicurezza (manomissione binari, sabotaggio segnaletica, ostacoli sulla pista, interferenza con sistemi di controllo).
- Pericolo concreto: non basta il rischio astratto; il giudice deve accertare che la condotta abbia effettivamente esposto il trasporto a rischio.
- Oggetto: trasporti pubblici — treni, navi, aerei, autobus di linea. Non i mezzi privati.
Aggravante del disastro
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è aumentata (reclusione da 2 a 7 anni). Si ha disastro quando l'evento ha dimensioni tali da mettere in pericolo la collettività.
Rapporto con altre fattispecie
- Art. 430 c.p. — disastro ferroviario (ipotesi già concretizzata).
- Art. 433 c.p. — attentato a comunicazioni telegrafiche o telefoniche.
- Concorso con attentato con finalità terroristiche (art. 280 c.p.) se presenti quelle finalità.
Rinvii
Si rinvia a reati di danno e di pericolo e associazioni sovversive.
Domande frequenti
Cosa punisce l'art. 432 c.p.?
Chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, acqua o aria.
Quale pena?
Reclusione da 1 a 5 anni; se deriva un disastro, da 2 a 7 anni.
È reato di pericolo astratto?
No: richiede il pericolo concreto per la sicurezza del trasporto.
Quali condotte integrano il reato?
Manomissione di binari, sabotaggio della segnaletica, ostacoli su piste di volo, interferenza con sistemi di controllo.
Si applica ai trasporti privati?
No: la norma tutela specificamente i trasporti pubblici. Per i privati si applicano altre fattispecie (danneggiamento, lesioni).