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La chiamata in correità.
L'accusa del coimputato: criterio della doppia verifica, riscontri esterni individualizzanti. Dalla SS.UU. Marino alle più recenti conferme.
La chiamata in correità è una delle figure probatorie più delicate dell'intero processo penale. Per definizione, è la dichiarazione accusatoria resa da un coimputato (o da un imputato in procedimento connesso) che coinvolge un altro soggetto come concorrente nel reato. La sua ambiguità è nota: chi accusa un altro potrebbe farlo per alleggerire la propria posizione, per ritorsione, per vantaggio processuale. Proprio per questo il codice e la giurisprudenza hanno costruito attorno a essa un reticolo di cautele.
Il fondamento normativo: art. 192, co. 3, c.p.p.
«Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.»
La norma è una regola di prova legale negativa: impone al giudice di non fondare la condanna sulle sole dichiarazioni del coimputato. Deve ricercare altri elementi che ne confermino l'attendibilità — in omaggio al sospetto strutturale verso questa fonte.
Il criterio della doppia verifica
La giurisprudenza ha tradotto il precetto in un test a due gradini:
- Attendibilità intrinseca del dichiarante e della dichiarazione: qualità personali del chiamante, motivi della collaborazione, coerenza logica, spontaneità, costanza, specificità.
- Riscontri esterni individualizzanti: elementi di prova autonomi che confermino specificamente la chiamata rispetto al chiamato, non in generale.
I "riscontri individualizzanti"
È la chiave del sistema. Non basta che i riscontri confermino il fatto storico: devono indicare proprio quel chiamato come concorrente. Un riscontro generico — che dimostri soltanto che un reato sia avvenuto — non basta. Serve un elemento che individualizzi il contributo del chiamato. Questo criterio è stato elaborato e consolidato dalle Sezioni Unite:
- SS.UU. "Marino" (Cass., 3 febbraio 1992, n. 1653) — prima organica sistematizzazione.
- SS.UU. "Aquilina" (1997) — riscontri individualizzanti come requisito autonomo.
- SS.UU. "Franzese" (2002) — ribadisce la necessità della doppia verifica anche per il nesso causale.
Chiamata diretta e chiamata de relato
La chiamata diretta è resa da chi ha conoscenza personale del fatto. La chiamata de relato è resa da chi riferisce quanto appreso da altri. La seconda richiede un giudizio più severo: il giudice deve vagliare sia l'attendibilità del dichiarante sia quella della fonte di secondo grado — e, se possibile, escutere anche la fonte.
Correità e reità
Si distingue fra chiamata in correità — chi accusa un concorrente nel proprio reato — e chiamata in reità — chi accusa persona estranea al proprio fatto ma coinvolta in un reato connesso o collegato. In entrambi i casi si applica l'art. 192, co. 3, c.p.p.
Il teste assistito (art. 197-bis c.p.p.)
Quando l'imputato di reato connesso abbia già una posizione processuale definita (prosciolto, condannato con sentenza passata in giudicato), può essere escusso come teste assistito: conserva il diritto a non autoaccusarsi ma è obbligato a dire il vero sugli altri. La figura mira a garantire il diritto all'accusa senza compromettere il diritto al silenzio.
Garanzie processuali
Il coimputato che rende chiamata in correità non presta giuramento e ha diritto di tacere. Se è sottoposto a misura cautelare o vuole ottenere benefici penitenziari, la chiamata va valutata con cautela rafforzata: il sospetto di interesse è strutturale.
Rinvii
Si rinvia alle voci sulla perizia e consulenza tecnica, sulla prescrizione e sull'imputabilità per i profili sostanziali.
Domande frequenti
Cos'è la chiamata in correità?
La dichiarazione accusatoria resa da un coimputato che coinvolge altri nel reato. Art. 192, co. 3, c.p.p.
Come si valuta?
Criterio della doppia verifica: (1) attendibilità intrinseca del dichiarante e della dichiarazione; (2) riscontri esterni individualizzanti rispetto al chiamato.
Cosa sono i riscontri individualizzanti?
Elementi esterni che confermano la chiamata specificamente rispetto al soggetto chiamato, non in generale. Elaborati da SS.UU. Aquilina 1997.
Differenza fra chiamata diretta e de relato?
La diretta deriva da conoscenza personale; la de relato da fonte di terze mani. La seconda richiede giudizio più severo.
Il coimputato deve dire la verità?
Non presta giuramento; ha diritto al silenzio. Se è imputato in procedimento connesso definito, può diventare teste assistito (art. 197-bis c.p.p.).
Basta la sola chiamata per la condanna?
No: serve sempre un riscontro esterno individualizzante. Regola di prova legale negativa.