Voce enciclopedica · Parte speciale

Delitti contro la fede pubblica.

Titolo VII del Libro II: falso in atto pubblico, falso in scrittura privata, uso di atto falso. La tutela della genuinità dei documenti.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 453-498 c.p. Lettura ≈ 6 min

Il Titolo VII del Libro II c.p. disciplina i delitti contro la fede pubblica: le fattispecie che tutelano la genuinità e veridicità dei documenti e dei segni di pubblica autenticazione. Il bene giuridico è la fiducia collettiva nel traffico giuridico mediato da documenti.

Le categorie del falso

  • Falso materiale: alterazione fisica del documento autentico (cancellature, aggiunte, imitazioni di firme).
  • Falso ideologico: documento genuino nella forma ma con contenuti non veritieri.
  • Falso per soppressione: distruzione od occultamento di documento autentico.

Falsità in atto pubblico (art. 476)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma un atto pubblico falso o altera uno vero. Pena: reclusione da 1 a 6 anni (4 a 10 in caso di atti fidefacenti).

Falsità ideologica in atto pubblico (art. 479)

Il pubblico ufficiale che, in un atto pubblico genuino, attesta falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità. Es. verbale che attesta presenze non avvenute.

Falsità commessa da privato (art. 482)

Il privato che commette le falsità degli artt. 476-480 risponde ex art. 482 con pena diminuita. La distinzione rispecchia il diverso rilievo della qualifica soggettiva.

Falso in scrittura privata (art. 485)

Abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha depenalizzato la fattispecie trasformandola in illecito civile con sanzione pecuniaria civile. Permangono rilievi penali quando il falso è strumentale ad altri reati (truffa, art. 640).

Uso di atto falso (art. 489)

Chi, senza esserne autore, fa uso consapevole di un atto falso. Pena: quella prevista per la falsità ridotta di un terzo.

Falso informatico (art. 491-bis)

Le fattispecie di falso si applicano anche ai documenti informatici (file elettronici, PEC, documenti con firma digitale). L'art. 491-bis equipara alla scrittura tradizionale il supporto digitale, estendendo la disciplina alla firma elettronica qualificata.

Rinvii

Si rinvia a delitti contro il patrimonio (truffa tramite falso), usurpazione di titoli, amministratore di fatto.

Domande frequenti

Cos'è il falso in atto pubblico?

Art. 476 c.p.: il pubblico ufficiale forma o altera un atto pubblico. Pena 1-6 anni base, 4-10 per atti fidefacenti.

Differenza fra falso materiale e ideologico?

Materiale: alterazione fisica del documento (art. 476-477). Ideologico: contenuto falso in documento genuino (art. 479).

Il falso in scrittura privata è reato?

No, è stato depenalizzato dal d.lgs. 7/2016. Oggi è illecito civile, salvo rilievi penali se strumentale ad altri reati.

L'uso di atto falso è punibile?

Sì, art. 489 c.p., con pena ridotta di un terzo rispetto alla falsità.

Il falso informatico esiste?

Sì, art. 491-bis c.p.: estende le fattispecie di falso ai documenti informatici, file elettronici, PEC, firma digitale.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata