Voce enciclopedica · Parte generale

Il reato — nozione ed elementi.

Dalla definizione tripartita alla teoria del reato: condotta, evento, nesso causale, elemento soggettivo. La grammatica della parte generale.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Teoria generale Lettura ≈ 7 min

Il reato è la categoria centrale del diritto penale. La dottrina italiana contemporanea lo definisce, nella sua formulazione tripartita, come un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Il codice penale, pur non fornendo una definizione formale, poggia sull'architettura disegnata dagli artt. 42 ss. c.p. e sui principi costituzionali degli artt. 25, 27 e 111 Cost.

La nozione tripartita

Secondo la teoria tripartita (Beling, Welzel, adattata in Italia da Bettiol e Pagliaro) il reato si scompone in tre elementi ordinati:

  1. Fatto tipico — corrispondenza della condotta alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice (principio di legalità, art. 25 Cost.).
  2. Antigiuridicità — assenza di cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, stato di necessità, consenso dell'avente diritto).
  3. Colpevolezza — riferibilità psicologica del fatto all'autore, nelle forme del dolo o della colpa, e rimproverabilità personale.

Elementi oggettivi della fattispecie

  • Condotta: azione o omissione.
  • Evento: modificazione del mondo esterno imputabile alla condotta (nei reati di evento).
  • Nesso causale (artt. 40-41 c.p.): il collegamento tra condotta ed evento, valutato con i criteri della conditio sine qua non e della causalità adeguata.
  • Oggetto materiale: la cosa o persona su cui la condotta incide.

Elemento soggettivo

L'art. 42 c.p. disciplina i criteri di imputazione soggettiva: dolo (regola), colpa (se espressamente prevista), preterintenzione (quando evento più grave di quello voluto). Il dolo può essere intenzionale, diretto o eventuale; la colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) o specifica (violazione di norme).

Classificazioni

  • Delitti e contravvenzioni — art. 39 c.p.
  • Reati di evento e di mera condotta.
  • Reati di danno e di pericolo — si vedano i reati di pericolo.
  • Reati comuni e propri.
  • Reati permanenti, istantanei, abituali, continuati.

Principi costituzionali

Il sistema è presidiato dai principi di: legalità (nullum crimen sine lege, art. 25 Cost., come interpretato dalla sent. 364/1988); tassatività-determinatezza; irretroattività della norma sfavorevole; colpevolezza; personalità; offensività.

Rinvii

Si rinvia a imputabilità, reati di danno e di pericolo, concorso di persone, oggetto del reato.

Domande frequenti

Cos'è il reato secondo la teoria tripartita?

Un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Tre elementi ordinati: tipicità (corrispondenza alla fattispecie legale), antigiuridicità (assenza di cause di giustificazione), colpevolezza (dolo o colpa + rimproverabilità).

Qual è la differenza tra delitto e contravvenzione?

Art. 39 c.p.: i delitti sono puniti con ergastolo, reclusione, multa; le contravvenzioni con arresto o ammenda. I delitti presuppongono dolo (salvo espressa previsione colposa), le contravvenzioni anche la mera colpa.

Cos'è l'elemento soggettivo?

Il criterio di imputazione psicologica del fatto: dolo, colpa, preterintenzione (art. 42 c.p.). La regola per i delitti è il dolo, salvo espressa previsione della colpa.

Cosa sono le cause di giustificazione?

Circostanze che eliminano l'antigiuridicità: legittima difesa (52), adempimento del dovere (51), esercizio del diritto (51), stato di necessità (54), consenso dell'avente diritto (50).

Cosa significa principio di offensività?

Che non può esservi reato senza lesione di un bene giuridico concreto. Non basta la violazione formale della norma: serve un'offesa al bene tutelato (art. 49 c.p.).

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata