Voce enciclopedica · Diritto penale del lavoro · Tipologia contrattuale abrogata
La patologia del contratto a progetto.
Dalla legge Biagi al Jobs Act: ascesa e caduta del co.co.pro., le sue patologie strutturali e i profili penali che sopravvivono all'abrogazione.
Il contratto a progetto — il c.d. co.co.pro. — è stato uno degli strumenti più discussi della flessibilità introdotta dalla legge Biagi (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Una figura intermedia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, nata per incanalare le collaborazioni coordinate e continuative dentro una cornice più garantita. Abrogato dal Jobs Act (d.lgs. 81/2015), resta rilevante per controversie pregresse e per il suo interesse teorico: è il caso classico della tipologia contrattuale che fallisce nel suo scopo di contenere il precariato.
La struttura del contratto a progetto
Gli artt. 61-69 del d.lgs. 276/2003 prevedevano che le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) dovessero ricondursi a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto — e qui il punto cruciale — doveva avere un oggetto determinato, un risultato o un'attività specifica, e non poteva identificarsi con l'attività ordinaria del committente.
«I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [...] devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato [...]»
Le patologie strutturali
La flessibilità si è rivelata, nella pratica, terreno fertile per usi distorsivi. Quattro sono le patologie ricorrenti rilevate dalla giurisprudenza e dall'ispezione del lavoro:
- Progetto inesistente: contratti nei quali manca del tutto l'indicazione del progetto, o è indicato in termini talmente generici da non distinguersi dall'attività ordinaria dell'azienda.
- Progetto meramente descrittivo: il "progetto" si riduce all'elenco delle mansioni, senza vero risultato finale.
- Inserimento subordinato: il collaboratore rispetta un orario fisso, usa postazione aziendale, è eterodiretto da un preposto.
- Pagamento a tempo, non a risultato: la retribuzione è parametrata al tempo di presenza, sintomo forte della subordinazione.
La sanzione: conversione in rapporto subordinato
L'art. 69, co. 1, d.lgs. 276/2003 — prima e dopo la modifica L. 92/2012 (riforma Fornero) — prevedeva una presunzione di conversione: in assenza di progetto, il rapporto si considera subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine. Una presunzione severa, che scarica sul datore l'onere di provare la genuinità del progetto.
La conversione comporta conseguenze economiche pesanti: differenze retributive per la mansione subordinata, ferie non godute, TFR, contributi previdenziali, eventuale reintegra. Oltre a sanzioni amministrative e contributive a carico del committente.
Abrogazione con il Jobs Act
Il d.lgs. 81/2015 ha abrogato la tipologia del contratto a progetto (art. 52), sostituendola con una disciplina generale delle collaborazioni personali (art. 2). Resta ferma l'efficacia dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore, per le controversie pendenti o che matureranno sui rapporti pregressi.
Profili penali: dal civile al diritto penale del lavoro
La patologia del contratto a progetto diventa penalmente rilevante quando l'uso distorsivo si accompagna a condizioni di sfruttamento. Due fattispecie emergono:
- Art. 603-bis c.p. — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), come riformulato dalla L. 199/2016. Integra il reato chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento» approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Il co.co.pro. simulato su lavoratori vulnerabili può realizzare la fattispecie.
- Art. 18 d.lgs. 276/2003 — Somministrazione illecita di manodopera, quando l'uso del co.co.pro. funge da schermo per una somministrazione non autorizzata.
Il "falso autonomo"
Con l'espressione falso autonomo si descrive il lavoratore formalmente autonomo (co.co.pro., partita IVA) ma sostanzialmente eterodiretto e integrato nell'organizzazione del committente. Il giudice — civile o del lavoro — è chiamato a riqualificare il rapporto sulla base della sostanza, non della qualificazione formale, con criteri: etero-direzione, orario fisso, inserimento in ufficio, mono-committenza.
Rinvii
La voce si collega alle leggi speciali e alla disciplina della prescrizione nei reati di caporalato (termini speciali per i delitti contro la personalità individuale).
Domande frequenti
Cos'era il contratto a progetto?
Forma di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dal d.lgs. 276/2003 (legge Biagi), artt. 61 ss. Richiedeva un progetto specifico determinato. Abrogato dal Jobs Act (d.lgs. 81/2015).
Cos'è la patologia del contratto?
Assenza/indeterminatezza del progetto, etero-direzione, orario fisso, pagamento a tempo anziché a risultato. Tipici indici di subordinazione mascherata.
Cosa succede senza il progetto?
Conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine (art. 69, co. 1).
È ancora in vigore?
No. Abrogato dal d.lgs. 81/2015 (Jobs Act). Resta per contratti e cause pregresse.
Ci sono implicazioni penali?
Sì, se il co.co.pro. nasconde sfruttamento: art. 603-bis c.p. (caporalato) e art. 18 d.lgs. 276/2003 (somministrazione illecita).
Cos'è il "falso autonomo"?
Lavoratore formalmente autonomo ma eterodiretto e integrato nell'azienda. Il giudice riqualifica il rapporto come subordinato sulla base della sostanza.