Voce enciclopedica · Parte generale
La pena — specie, funzione, commisurazione.
Dalla pena come espiazione alla pena come rieducazione: l'architettura costituzionale della sanzione penale e i criteri di commisurazione.
La pena è la sanzione che l'ordinamento penale commina per il reato. Il codice la classifica (art. 17 c.p.) e la Costituzione le assegna una funzione precisa: «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, co. 3).
Funzioni della pena
La dottrina distingue tre profili funzionali, tutti presenti nell'ordinamento italiano:
- Retributiva — la pena come corrispettivo del male commesso (radice classica).
- General-preventiva — dissuasione della collettività dal commettere reati.
- Special-preventiva/rieducativa — rieducazione e reinserimento sociale del condannato (art. 27 Cost.).
Specie di pene principali
- Pene detentive: ergastolo, reclusione (delitti), arresto (contravvenzioni).
- Pene pecuniarie: multa (delitti), ammenda (contravvenzioni).
Dettaglio: si rinvia alla voce su pene detentive e pecuniarie.
Pene accessorie
Interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, interdizione da una professione o arte, sospensione dall'esercizio di una professione, incapacità di contrattare con la P.A., decadenza/sospensione della potestà genitoriale, pubblicazione della sentenza.
La commisurazione (artt. 132-133 c.p.)
Il giudice determina la pena concreta entro i limiti edittali, motivando in base a:
- Gravità del reato: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno o pericolo, intensità del dolo o della colpa.
- Capacità a delinquere: motivi, carattere, precedenti penali e giudiziari, condotta successiva al reato, condizioni di vita.
L'art. 133-bis aggiunge la valutazione delle condizioni economiche nella commisurazione della pena pecuniaria.
Sospensione condizionale e sostitutive
La sospensione condizionale (artt. 163-168 c.p.) per pene fino a 2 anni e per la prima condanna. Le sanzioni sostitutive post riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ampliano lo spettro: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva.
L'ergastolo ostativo e Corte cost. 253/2019
La Corte costituzionale (sent. 253/2019) ha dichiarato illegittima, con sentenza additiva, la preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari per condannati all'ergastolo per reati di mafia che non collaborano. La successiva L. 199/2022 ha codificato un regime che consente accesso condizionato.
Rinvii
Si veda pene detentive e pecuniarie, braccialetto elettronico, misure di sicurezza.
Domande frequenti
Qual è la funzione della pena in Italia?
Tripartita: retributiva, general-preventiva e rieducativa. L'art. 27, co. 3, Cost. privilegia espressamente la finalità rieducativa.
Quali sono le pene principali?
Ergastolo, reclusione e arresto (detentive); multa e ammenda (pecuniarie). Art. 17 c.p.
Come si commisura la pena?
Art. 132-133 c.p.: il giudice valuta gravità del reato (natura, mezzi, danno) e capacità a delinquere (motivi, precedenti, condotta post-reato).
Cos'è la sospensione condizionale?
La sospensione dell'esecuzione della pena per fino a 2 anni, con cessazione del reato se il condannato non commette altri reati nei 5 anni successivi (artt. 163-168).
Cosa sono le sanzioni sostitutive Cartabia?
Misure alternative alla detenzione breve introdotte dal d.lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva.