Voce enciclopedica · Parte generale

Misure di prevenzione e misure di sicurezza.

Due facce della risposta ante delictum: la pericolosità sociale come fondamento, il codice antimafia e il codice penale come sedi.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 199 ss. c.p. Lettura ≈ 6 min

Misure di prevenzione e misure di sicurezza sono due istituti distinti ma affini: entrambi presuppongono la pericolosità sociale del destinatario e si collocano oltre o accanto alla sanzione. Ma la loro matrice, disciplina e sede normativa differiscono.

Le misure di sicurezza (artt. 199 ss. c.p.)

Sono misure previste dal codice penale, applicate dal giudice penale nell'ambito di un procedimento e presuppongono la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato più la pericolosità sociale. Si distinguono in personali (ricovero in REMS, assegnazione a casa di cura e custodia, libertà vigilata) e patrimoniali (confisca, cauzione di buona condotta).

  • Ricovero in REMS (art. 222 c.p.) per non imputabili socialmente pericolosi.
  • Libertà vigilata (art. 228 c.p.).
  • Confisca (art. 240 c.p.).
  • Casa di lavoro / colonia agricola (artt. 216-218 c.p.).

Le misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011)

Disciplinate dal Codice antimafia, sono misure ante delictum: si applicano a prescindere dalla commissione di un reato, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale fondato su indizi e condotte tipizzate (appartenenza ad associazioni mafiose, pericolosità per il patrimonio, ecc.). Si distinguono in:

  • Personali: sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno, cauzione di buona condotta.
  • Patrimoniali: sequestro e confisca di prevenzione (anche per sproporzione).

Differenze strutturali

La differenza fondamentale è il presupposto: la misura di sicurezza presuppone un reato commesso; quella di prevenzione no. Entrambe esigono la pericolosità sociale. La Corte costituzionale (sent. 24/2019) ha rafforzato la tipizzazione dei presupposti delle misure di prevenzione, in ossequio al principio di legalità.

Tutela costituzionale

Il dibattito sulla compatibilità costituzionale (artt. 13, 16, 25 Cost.) è permanente. La giurisprudenza costituzionale (177/1980, 24/2019) ha richiesto presupposti determinati e un rigoroso controllo giurisdizionale.

Rinvii

Si rinvia a legge Reale, braccialetto elettronico e custodia cautelare.

Domande frequenti

Differenza tra misure di prevenzione e misure di sicurezza?

Le misure di sicurezza presuppongono un reato commesso + pericolosità (art. 199 c.p.); le misure di prevenzione si applicano prima di un reato, sulla base di indici di pericolosità tipizzati (d.lgs. 159/2011).

Cosa sono le REMS?

Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza: strutture sanitarie che dal 2014 hanno sostituito gli OPG per il ricovero di non imputabili pericolosi.

Cos'è la sorveglianza speciale?

Misura di prevenzione personale (d.lgs. 159/2011) che impone obblighi di buona condotta, rientro a domicilio in orari prefissati, divieto di frequentazioni sospette.

Cos'è la confisca di prevenzione?

Misura patrimoniale applicata a beni di persona socialmente pericolosa, anche senza condanna penale, quando sproporzionati rispetto al reddito.

Sono costituzionali?

Sì, secondo la Corte costituzionale, a condizione che i presupposti siano tipizzati e il procedimento garantisca il contraddittorio.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata