Voce enciclopedica · Parte speciale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Titolo II del Libro II: corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio. L'architettura penalistica della lotta alla cattiva amministrazione.
Il Titolo II del Libro II c.p. racchiude i delitti contro la Pubblica Amministrazione — la cornice penalistica della lotta all'illegalità nella gestione della res publica. Le fattispecie presidiano beni giuridici convergenti: imparzialità, buon andamento, probità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
Peculato (art. 314)
Condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Pena: reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
Concussione (art. 317)
Pubblico ufficiale che costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. La concussione è reato monosoggettivo: il privato costretto è vittima, non concorrente. Pena: reclusione da 6 a 12 anni.
Corruzione (artt. 318-319-ter)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318): accordo corruttivo sulla funzione in sé (reclusione da 3 a 8 anni).
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319): accordo per atto specifico contrario ai doveri. Pena: 6-10 anni.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): corruzione di magistrati e altri soggetti dell'amministrazione giudiziaria. Pene inasprite.
Induzione indebita (art. 319-quater)
Introdotto dalla L. 190/2012 (anticorruzione): figura intermedia fra concussione e corruzione. Il pubblico ufficiale induce (senza costringere) il privato a dare o promettere utilità indebite. Differenza dalla concussione: il privato indotto è concorrente e risponde di reato minore (reclusione fino a 3 anni).
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)
Vedi la voce dedicata al millantato credito e traffico di influenze.
Abuso d'ufficio (art. 323) — l'abrogazione del 2024
Fattispecie storicamente controversa. La L. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato l'art. 323 c.p. L'abrogazione ha suscitato ampio dibattito giuridico e politico; la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul riflesso dell'abrogazione su procedimenti in corso. Nel frattempo permane punibile, nei limiti dell'art. 2 c.p., la condotta commessa prima dell'abrogazione.
L. 190/2012 e L. 3/2019 (Spazzacorrotti)
Due leggi fondamentali per la materia: la L. 190/2012 (legge Severino) ha riscritto l'intero sistema dei reati contro la P.A. introducendo nuove fattispecie; la L. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) ha inasprito le pene, allungato la prescrizione (poi modificata da Cartabia) e introdotto strumenti d'indagine rafforzati.
Rinvii
Si rinvia a millantato credito/traffico di influenze, amministratore di fatto, prescrizione.
Domande frequenti
Cos'è il peculato?
Art. 314 c.p.: il pubblico ufficiale si appropria di denaro o cose possedute per ragione del suo ufficio. Pena 4-10 anni 6 mesi.
Differenza tra concussione e corruzione?
La concussione (317) implica costringimento del privato dal pubblico ufficiale. La corruzione (318-319) è accordo bilaterale: anche il privato è punibile.
Cos'è l'induzione indebita?
Art. 319-quater: figura intermedia. Il pubblico ufficiale induce (senza costringere) il privato a dare utilità. Qui anche il privato indotto risponde, con pena minore.
L'abuso d'ufficio esiste ancora?
No. La L. 114/2024 ha abrogato l'art. 323 c.p. Procedimenti pendenti e fatti pregressi sono comunque soggetti alle regole dell'art. 2 c.p. sulla successione di leggi nel tempo.
Cos'è la L. 190/2012?
La "legge Severino" anticorruzione: ha riscritto il sistema dei reati contro la P.A., introducendo l'induzione indebita, il traffico di influenze e il nuovo 318.